PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge riconosce alle piccole imprese che occupano fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata che occupano fino a tre dipendenti e alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori, agevolazioni volte a favorire l'adozione di soluzioni organizzative nei casi di maternità delle proprie dipendenti e per congedi di paternità o parentali dei dipendenti.
      2. Sono fatte salve le norme previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Misure di sostegno).

      1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1 per ciascun dipendente o socio lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in congedo per maternità o per paternità o che usufruisce dei periodi di congedo parentale previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, quando superano i due mesi in unica soluzione nell'arco dell'anno.
      2. Il limite temporale di cui al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è ampliato fino a tre mesi nei casi di astensione

 

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obbligatoria dal lavoro per maternità; negli altri casi la sostituzione può essere anticipata per un periodo comunque non superiore alla durata del congedo e in ogni caso per non più di tre mesi.
      3. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 dell'articolo 4 del testo unico di cui al citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato al 100 per cento, sia a favore del datore di lavoro sia del lavoratore assunto in sostituzione, qualora il rapporto si mantenga per tutta la durata dell'astensione obbligatoria o, nel caso di congedi di maternità, paternità e parentali, se la durata degli stessi è di almeno due mesi continuativi nell'anno. Il beneficio è riconosciuto e corrisposto con la retribuzione relativa all'ultimo mese di sostituzione.
      4. Nel caso in cui le parti interessate concordano un periodo di sostituzione di almeno dodici mesi, inclusi quelli che precedono l'astensione obbligatoria, all'indennità spettante nel periodo di astensione facoltativa a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si aggiunge una indennità di pari valore a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo beneficia di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si manifesta il requisito temporale del dodicesimo mese e per tutti i mesi maturati nel periodo. La parte restante è scomputata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo.
      5. Qualora al rientro del lavoratore sostituito il sostituto sia confermato, anche con contratto part time di almeno il 50 per cento, con contratto a tempo determinato di almeno tre mesi, il datore di lavoro si avvale per un uguale periodo dello sgravio contributivo di cui al comma 3. Nel caso in cui il contratto sia o diventi a tempo indeterminato, lo sgravio è applicato a tutto il primo anno di riconferma. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse a condizione che per tutta la durata del beneficio non avvengano riduzioni di personale precedentemente in forza con contratto a tempo indeterminato. Nel caso ciò avvenga per dimissioni,
 

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il dimissionario deve essere sostituito entro due mesi dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
      6. Il costo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro per le sostituzioni di cui alla presente legge è escluso dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, come definita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Agevolazioni per le regioni e le province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare ulteriori misure agevolative, di natura fiscale, nell'ambito della propria autonomia impositiva e nel rispetto delle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.